Descrizione
Disposizioni sul voto assistito
Gli elettori fisicamente impediti (non vedenti, amputati delle mani o affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto all’assistenza di un accompagnatore di fiducia per esprimere il proprio voto.
L’elettore sarà ammesso al voto con l’aiuto dell’accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
- quando si presenta al seggio con la tessere elettorale sulla quale è apposta l’annotazione permanente del diritto al voto assistito
- quando l’impedimento fisico sia evidente
- quando l’elettore è in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civil
- quando esibisca l’apposito certificato medico rilasciato dalla Asl
L’annotazione permanente del diritto al voto assistito può essere richiesta al Sindaco del comune di residenza che provvede all’apposizione di un corrispondente simbolo (sigla “AVD”) sulla tessera elettorale.
L’accompagnatore di fiducia può essere un elettore della propria famiglia o un altro elettore purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e dovrà avere con sé la propria tessera elettorale.
Riferimenti normativi: legge n.104 art.29 del 5 febbraio 1992 – decreto del presidente della Repubblica n.570 del 16 maggio 1960
Disposizioni sul voto dei degenti in ospedali o case di cura
I degenti in ospedali e case di cura possono votare nel luogo di ricovero se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione ove è ubicata la struttura di ricovero.
A tal fine, occorre presentare al Sindaco del comune di residenza una dichiarazione, che sarà inoltrata a cura dell’istituto di ricovero non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, contenente la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario della struttura comprovante il ricovero.
Riferimenti normativi: decreto del presidente della Repubblica n.570 del 16 maggio 1960
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Ultimo aggiornamento
27/05/2025 10:08